Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita in Torino l’Associazione di promozione sociale denominata “AMAR – AMICI DI MARIO – ONLUS“ quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della L. 383/2000.
    L’Associazione ha sede in Torino.
    L’associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi.
  2. L’eventuale variazione della sede sociale non richiederà formale variazione del presente statuto purché non sia trasferita fuori dal Comune di Torino.
    E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l’associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
  3. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 10.

Art. 2 – Natura

  1. L’Associazione si ispira ai principi di solidarietà e di visione cristiana dell’uomo, è apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione; non persegue fini di lucro ed ha esclusive finalità di solidarietà sociale.
  2. L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 – Scopi e finalità

L’Associazione ha la finalità di favorire e promuovere momenti di spiritualità, aggregazione, socializzazione, svago e culturali, a favore di persone disagiate in ragione della loro disabilità o delle loro condizioni fisiche e/o economiche e/o familiari, con spirito di condivisione e di aiuto reciproco fra i Soci e secondo i principi evangelici di fraternità cristiana.

Art 4 – Attività

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere, con l’accompagnamento e l’assistenza alle persone in difficoltà, le seguenti attività:

  • Favorire la partecipazione dei propri Associati a incontri ed eventi religiosi, culturali, ludici e sportivi;
  • Programmare per i Soci escursioni e soggiorni di tipo religioso, culturale, folcloristico e naturalistico in un’ottica di condivisione e reciprocità;
  • Organizzare, presso strutture idonee, incontri conviviali fra i Soci per feste, giochi, dibattiti culturali e attività varie;
  • Predisporre e realizzare corsi di formazione per le attività specifiche dell’Associazione e di interesse generale per gli Associati;
  • Proporre e favorire attività di svago presso case di riposo.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in modo volontario libero e gratuito dai propri soci.
In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Ai soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione, potranno essere previsti dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate e nella misura massima approvata dall’Assemblea dei soci.

Art. 5 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

  1. Il Patrimonio è costituito da beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
  2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote associative e contributi degli aderenti;
    2. contributi privati;
    3. contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
    4. donazioni e lasciti testamentari e legati;
    5. erogazioni liberali di associati e di terzi;
    6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    7. proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    9. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
  3. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
  4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale.
  5. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 6 – Membri dell’Associazione

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche ed Enti che ne condividano gli scopi, siano mossi da spirito di solidarietà, si impegnino a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
  3. Diventano soci dell’Associazione coloro che avendone fatta domanda, e impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.
  4. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
  5. Diventano “Amici” dell’Associazione coloro che, non richiedendo la qualifica di Socio, versano annualmente una quota di sostegno non inferiore a quella stabilita per i Soci.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

  1. L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e sottoscritta da due Soci garanti. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza è ammesso il ricorso all’assemblea che lo esaminerà alla prossima sessione.
  2. Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
  3. La qualità di socio si perde:
    1. per recesso;
    2. per esclusione conseguente a:
      • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
      • mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;
      • non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
      • comportamento che arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all’Associazione;
    3. per causa di morte.
  4. L’esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
  5. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica, ad eccezione del caso previsto dall’esclusione per morosità.
  6. I soci receduti, esclusi o decaduti o i loro eredi non avranno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 – Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    1. a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
    3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  2. I soci hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    3. a eleggere e accedere alle cariche associative;
    4. di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Art. 10 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
  2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
    1. elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
    2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
    3. discute e approva i programmi di attività;
    4. approva l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
    5. delibera l’entità della quota associativa annuale;
    6. delibera l’esclusione e la decadenza degli associati;
    7. delibera sui ricorsi avversi le reiezioni di domande di ammissione di nuovi Associati;
    8. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
    9. approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
    10. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
  3. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno la metà del Consiglio Direttivo o 1/10 degli Associati ne faccia richiesta scritta.
  4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
  6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data di riunione.
  7. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.
  8. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
  10. L’Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
  11. L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
  12. I verbali di ogni riunione delle Assemblee, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato, salvo che non vi siano altre persone disponibili a ricoprire tale carica. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Nel caso che non ci siano più Soci nella lista dei non eletti, la successiva Assemblea ordinaria provvederà all’elezione di consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
  3. Al Consiglio Direttivo spetta di:
    1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività;
    3. eleggere tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
    4. individuare l’Assistente Spirituale di cui all’art. 13;
    5. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    6. sottoporre all’Assemblea l’esclusione dei soci;
    7. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
    8. provvedere agli affari di ordinaria e amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi dal membro più anziano per età.
  5. Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. in caso di parità la delibera si considera annullata. Non sono previste deleghe.
  6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 12 – Il Presidente

  1. Al Presidente, eletto dall’Assemblea, è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
  2. Il mandato del Presidente dura 4 anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo, mandato salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
  3. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 – Assistente Spirituale

All’attività dell’Associazione collabora un Assistente Spirituale, individuato dal Consiglio Direttivo, con il compito di contribuire alla crescita spirituale dell’Associazione attraverso l’esercizio del suo servizio ministeriale.

Art.14 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art.4.

Art. 15 – Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge o destinate a O.N.L.U.S. che fanno parte della stessa e unitaria struttura (d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 lettera d), in ogni caso, gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per le attività a esse direttamente connesse.

Art. 17 – Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con preferenza per altre associazioni o enti con analoga finalità o a fini di pubblica utilità, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci in data 9 marzo 2011.

Letto, firmato e sottoscritto

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